1. L'articolo 7 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - La Repubblica riconosce la libertà religiosa quale diritto fondamentale della persona».
1. L'articolo 8 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con i princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e con i diritti inviolabili della persona».
1. L'articolo 19 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al rispetto dei diritti inviolabili della persona».